Gioco Legale: Gli Operatori Possono Compensare Preu con Crediti d’Imposta da Bonus Edilizi
Interessanti novità per l’ambito del gioco legale: gli operatori possono compensare Preu con crediti d’imposta da bonus edilizi.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due interpelli in cui chiarisce che gli operatori del gioco lecito con offerte che si possono confrontare, possano utilizzare i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi, come il Superbonus 110%, per compensare il Preu (Prelievo Erariale Unico) che devono versare.
Gioca responsabilmente.
Nel primo caso, una società concessionaria per le scommesse sportive online e in punti vendita fisici, aveva chiesto di poter compensare con tali crediti fiscali il Preu dovuto sulle scommesse e sui giochi.
L'Agenzia ha dato parere favorevole, precisando però che la compensazione è valida solo per soggetti con volume d'affari oltre 200 mila euro annui.
Analogo parere positivo è stato espresso nel secondo interpello, presentato da una società concessionaria per gli apparecchi da scommesse con premi in denaro (AWP e VLT). Anche in questo caso, i crediti fiscali derivanti da bonus edilizi possono essere utilizzati per ridurre il Preu che deve essere versato su questi apparecchi.
Si tratta di un'opportunità importante per gli operatori del gioco legale, che possono così attenuare la pressione fiscale sulle giocate compensandola con i bonus maturati da lavori di ammodernamento di spazi dedicati al gioco senza influire sulle vincite alle slot.
I limiti del meccanismo di compensazione
In entrambi i casi l'Agenzia ricorda che questa compensazione ha comunque dei limiti, ad esempio sul numero di quote annuali, e che controlli successivi possono portare al recupero dell'eventuale credito utilizzato irregolarmente.
Più specificatamente, nel gioco legale gli operatori possono compensare Preu con crediti d’imposta da bonus edilizi poiché la compensazione può avvenire senza alcuna limitazione dato che - per disposizione delle normative vigenti - non possono essere applicabili i le limitazioni di cui “all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Redatto da: Miriana Menighetti